Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF)

L’assicurazione contro gli infortuni copre i rischi d’infortuni sul lavoro, sul tragitto al e dal lavoro e durante il tempo libero. Presso la CONCORDIA potete assicurare tutti i settori ai sensi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF).

 

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF vale per aziende del settore dei servizi e del commercio non sottoposte all’obbligo SUVA.

Assicurati obbligatoriamente Tutti i lavoratori che in Svizzera percepiscono un salario soggetto all’AVS
Assicurabili facoltativamenteTitolari di ditte individuali o persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente ed i relativi familiari che collaborano senza percepire un salario in contanti soggetto all’AVS
Rischi assicurabili
  • Infortuni e malattie professionali
  • Infortuni non professionali, solo per persone occupate presso un datore di lavoro per almeno 8 ore alla settimana


Prestazioni LAINF

Spese di guarigioneTrattamenti ambulatoriali: medico, dentista, medicinali, analisi, terapie, cure, ricoveri in ospedale in reparti comuni, mezzi ausiliari per la compensazione di menomazioni fisiche e perdite di funzionalità, costi per salvataggio e recupero nonché i costi di viaggi e trasporti necessari dal punto di vista medico, le spese di sepoltura fino a un importo settuplo dell’importo massimo del salario quotidiano assicurato
Indennità giornaliera80 % del guadagno assicurato a partire dal 3° giorno, al massimo 80 % del salario massimo valido ai sensi della LAINF (attualmente CHF 126’000)
Rendita d’invaliditàIn caso d’invalidità totale 80 % del salario assicurato, in caso di invalidità parziale proporzionalmente meno
Indennità per menomazione dell’integritàIn forma di capitale fino all’importo massimo del guadagno annuale assicurato
Indennità per grandi invalidi Almeno il doppio e al massimo il sestuplo del guadagno giornaliero assicurato
Rendita di superstiti Per del guadagno assicurato
 vedove/vedovi 40 %
 orfani di un genitore15 %
 orfani di entrambi  i genitori25 %
 insieme mass. 70 %
 divorziati20 % al massimo l’importo dell’assegno di sostentamento dovutogli

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